L’articolo 29 del decreto Semplificazione, approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 6 e il 7 luglio, prevede la Sospensione dall’Albo per il professionista che non comunicherà il proprio indirizzo PEC all’ordine di appartenenza. Il decreto tratta anche il tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto riguarda il rapporto con professionisti e imprese.
La disposizione si rende necessaria visto che l’obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato.
Per realizzare questo obiettivo, viene introdotta una nuova sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti; per prima cosa: «si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza». In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine «commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale». La relazione parla di domicilio digitale in luogo della PEC per «un opportuno coordinamento con il codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea».
Con l’approvazione del Decreto Semplificazione, quindi, i professionisti si troveranno con una nuova sanzione per un adempimento «digitale» che potrebbe portare fino alla sospensione; cambia, come detto, anche il contenuto dell’obbligo: se prima i professionisti dovevano comunicare al proprio ordine un indirizzo PEC personale, ora dovranno comunicare il proprio domicilio digitale (in sostanza, un indirizzo elettronico certificato inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi». La norma è inserita nell’articolo 18 che parla di identità digitale. Nella relazione si legge che la finalità dell’articolo è quella di ampliare la possibilità di contatto via web con la Pubblica Amministrazione, «favorendo la diffusione di servizi in rete, agevolando l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurando ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzando l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da Covid-19».
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