Con provvedimento 27762 del 31 gennaio 2020 sono stati approvati, dall’Agenzia delle Entrate, i modelli ISA che verranno utilizzati dai contribuenti per l’esercizio 2019.
Il modello da utilizzare per l’“Attività degli studi odontoiatrici” è il BK21U
Il regime premiale è stato regolato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 183037/2020 che si sperava potesse intervenire sui punteggi d’accesso in modo da dare più interesse allo stesso regime premiale, cosa che non è avvenuta. Il provvedimento lascia di fatto invariato il punteggio per l’accesso al regime premiale (8) rispetto allo scorso anno, individuando unicamente una ulteriore possibilità di accesso: la media semplice dei punteggi 2018 e 2019 stabilendo oltretutto un punteggio più elevato pari a 8,5. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la compilazione dei modelli Isa con dati incompleti o inesatti porterà alla perdita dei benefici correlati al regime premiale, con revoca del regime stesso.
Gli ISA applicati l’anno scorso, come primo anno, senza periodo di rodaggio (così come invece era successo per gli studi di settore) hanno evidenziato diversi aspetti problematici. Attraverso le “note aggiuntive” il contribuente ha potuto motivare il risultato ottenuto.
Il sistema ha rimediato solo marginalmente, nonostante le pesanti critiche avanzate da Andi, con il modello BK21U previsto per l’esercizio 2019; è stata eliminata la variabile legata alle certificazioni uniche ed è stato previsto il quadro E – Dati per la revisione. In questo quadro vengono richieste le prestazioni di chirurgia estrattiva semplice, igiene orale e prevenzione, conservativa prestazioni che sono l’ossatura di numerosissimi studi odontoiatrici e che finiscono nel “calderone” delle altre specializzazioni odontoiatriche.
La stima del punteggio resta comunque ancorata alla quantità del lavoro apportato senza dare la possibilità, se non nelle “note aggiuntive” motivando le anomalie riscontrate, di indicare il tempo dedicato all’attività da parte del titolare dello studio.
Quanto all’anno in corso il decreto Rilancio ha introdotto misure finalizzate all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per i periodi 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria correlati al Covid-19. La SOSE dovrà quindi valorizzare la banca dei dati e definire le specifiche metodologie per tenere conto degli effetti di natura straordinaria connessi alla crisi economica in atto. Occorre anche tenere presente che gli ISA ai sensi dell’art. 9 bis, comma 6 del decreto n. 50/2017 non si applicano per i periodi di non normale svolgimento dell’attività: quest’anno può essere considerato di normale svolgimento dell’attività?
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