Con la conversione in legge 17 luglio 2020, n.77 del decreto rilancio confermato il bonus di 50 crediti per il triennio 2020/2022:

 Art. 5 – bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Gli Odontoiatri liberi professionisti non devono certificare di aver continuato la propria attività anche nel periodo di emergenza in quanto l’attività odontoiatrica è stata considerata come essenziale dovendo fornire le cure essenziali ai cittadini.

I crediti ECM già acquisiti nel 2020 da tutti i professionisti del settore partecipando ai corsi residenziali/FAD, andranno nella loro totalità ad assolvere il debito formativo del triennio 2020/2022.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha inoltre deliberato che il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-20 16, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

Infine, nel corso della riunione del 22 luglio u.s., la Commissione nazionale per la formazione continua ha ritenuto di inserire tra le tematiche speciali di interesse nazionale la “medicina di genere” prevedendo un incremento di 0,3 crediti/ora per gli eventi ECM che avranno per oggetto tale tematica.  

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