Ing. Tuzio in cosa consiste l’esercizio della professione medica e odontoiatrica sotto forma di Società tra Professionisti (STP)?

La società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, lo strumento con cui è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Codice Civile. Possono essere costituite nella forma di società di persone, società di capitali oppure società cooperative. E’ unicamente l’attività professionale protetta a costituire l’oggetto della società e ciò comporta un’evidente diversità ontologica dalle società che hanno per oggetto sociale attività imprenditoriali e commerciali. Una recente circolare esplicativa da parte della Regione Lazio ha finalmente chiarito il corretto iter amministrativo da seguire, in accordo con le vigenti disposizioni normative in tema di autorizzazioni sanitarie (L.R. n. 4/2003, R.R. n. 20/2019, DGR 447/2015).

Cosa prevede la Circolare esplicativa della Regione Lazio?

La società tra professionisti dovrà iscriversi nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato, indicando come codice ATECO per attività prevalente, il codice 86.23.00 per attività degli studi odontoiatrici e il codice 86.22.00 per le attività degli studi medici specialistici. I suddetti codici ATECO dovranno ritenersi di uso esclusivo per le società riconducibili alla forma delle STP. La società tra professionisti dovrà, altresì, essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Si può dunque costituire una società tra professionisti «multidisciplinare», per l’esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali. In questo caso la società deve iscriversi soltanto all’albo professionale relativo all’attività indicata nell’atto costitutivo come attività prevalente. Avremo, pertanto, due fattispecie:

– la STP monodisciplinare, caratterizzata cioè dalla presenza di più professionisti nella medesima disciplina, che potrà esercitare secondo le vigenti disposizioni per gli studi professionali, ovvero in accordo con la L.R. 4/2003 (attività invasiva) ovvero con la DGR 447/2015 (attività non invasiva).

– la STP multidisciplinari, che per un numero di professionisti superiori a 4 sarà soggetta alla disciplina normativa dell’ambulatorio (e non più di studio professionale), con conseguente obbligo di rispettare tutti i requisiti minimi previsti, ivi compresa la direzione sanitaria.

Infine, va segnalata l’importante apertura rivolta alle professioni sanitarie non mediche, regolamentate in ordini professionali, che potranno essere presenti all’interno degli studi medici ed odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione.

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